Impiego pubblico - Dirigenza pubblica - Pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti da ogni dirigente della pubblica amministrazione a carico della finanza pubblica - Denunciata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, della libertà personale, nonché dei principi di proporzionalità, uguaglianza, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, tutelati anche in via comunitaria e convenzionale - Censura di norma diversa da quella alla base dell'adozione dei provvedimenti impugnati nel giudizio principale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, all'art. 8 CEDU, all'art. 5 della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché agli artt. 6, par. 1, lett. c), 7, lett. c) ed e), e 8, par. 1 e 4, della direttiva 95/46/CE - dell'art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013, che prevede l'obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti da ogni dirigente della pubblica amministrazione a carico della finanza pubblica. I provvedimenti impugnati nel giudizio principale non sono stati adottati in applicazione del comma 1-ter censurato, ma del solo precedente comma 1-bis.
Per costante giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni sollevate su disposizioni di cui il giudice rimettente non deve fare applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2016 e n. 192 del 2015; ordinanze n. 57 del 2018 e n. 38 del 2017).