Sentenza 20/2019 (ECLI:IT:COST:2019:20)
Massima numero 42499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
23/01/2019; Decisione del
23/01/2019
Deposito del 21/02/2019; Pubblicazione in G. U. 27/02/2019
Titolo
Impiego pubblico - Dirigenza pubblica - Pubblicazione di documenti e informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e i loro stretti familiari - Estensione allo stesso obbligo di pubblicazione cui sono soggetti i titolari di carica politica - Estensione a qualsiasi incarico dirigenziale, a qualsiasi titolo conferito, anziché ai soli incarichi indicati dai commi 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (segretario generale e dirigente generale) - Violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Impiego pubblico - Dirigenza pubblica - Pubblicazione di documenti e informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e i loro stretti familiari - Estensione allo stesso obbligo di pubblicazione cui sono soggetti i titolari di carica politica - Estensione a qualsiasi incarico dirigenziale, a qualsiasi titolo conferito, anziché ai soli incarichi indicati dai commi 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (segretario generale e dirigente generale) - Violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), dello stesso d.lgs. anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. La novella di cui al d.lgs. n. 97 del 2016 sottrae la totalità della dirigenza amministrativa al regime di pubblicità congegnato dall'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 - che per essi prevedeva la pubblicazione dei soli compensi percepiti, comunque denominati - e la attrae nell'orbita dei ben più pregnanti doveri di trasparenza originariamente riferiti ai soli titolari di incarichi di natura politica. Si tratta di dati che non necessariamente risultano in diretta connessione con l'espletamento dell'incarico affidato; pertanto la disposizione censurata - in violazione del parametro evocato sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca - non risponde alle due condizioni richieste dal test di proporzionalità: l'imposizione di oneri non sproporzionati rispetto ai fini perseguiti, e la scelta della misura meno restrittiva dei diritti che si fronteggiano. La pubblicazione di quantità così massicce di dati, infatti, non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi a determinati fini se non siano utilizzati efficaci strumenti di elaborazione, che non è ragionevole supporre siano a disposizione dei singoli cittadini; né alla compressione - indiscutibile - del diritto alla protezione dei dati personali corrisponde, prima facie, un paragonabile incremento della tutela del contrapposto diritto dei cittadini ad essere correttamente informati, o dell'interesse pubblico alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di corruzione. Anche sotto il profilo della necessaria scelta della misura meno restrittiva dei diritti fondamentali in potenziale tensione, la disposizione censurata non supera il test di proporzionalità. Esistono infatti soluzioni alternative per bilanciare adeguatamente le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza. Se, tuttavia, una declaratoria d'illegittimità costituzionale che si limiti all'ablazione lascerebbe del tutto privi di considerazione principi costituzionali meritevoli di tutela, sorge dunque l'esigenza di identificare quei titolari d'incarichi dirigenziali ai quali la disposizione possa essere applicata. Se non può essere la Corte costituzionale a ridisegnare, tramite pronunce manipolative, il complessivo panorama dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati, perché ciò spetta alla discrezionalità del legislatore, nondimeno occorre assicurare la salvaguardia di un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa, in attesa di un indispensabile e complessivo nuovo intervento del legislatore; da questo punto di vista, i commi 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - che individuano due particolari categorie di incarichi dirigenziali: quelli di segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di funzione dirigenziale di livello generale - contiene indicazioni normative che risultano provvisoriamente congruenti ai fini indicati.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), dello stesso d.lgs. anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. La novella di cui al d.lgs. n. 97 del 2016 sottrae la totalità della dirigenza amministrativa al regime di pubblicità congegnato dall'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 - che per essi prevedeva la pubblicazione dei soli compensi percepiti, comunque denominati - e la attrae nell'orbita dei ben più pregnanti doveri di trasparenza originariamente riferiti ai soli titolari di incarichi di natura politica. Si tratta di dati che non necessariamente risultano in diretta connessione con l'espletamento dell'incarico affidato; pertanto la disposizione censurata - in violazione del parametro evocato sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca - non risponde alle due condizioni richieste dal test di proporzionalità: l'imposizione di oneri non sproporzionati rispetto ai fini perseguiti, e la scelta della misura meno restrittiva dei diritti che si fronteggiano. La pubblicazione di quantità così massicce di dati, infatti, non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi a determinati fini se non siano utilizzati efficaci strumenti di elaborazione, che non è ragionevole supporre siano a disposizione dei singoli cittadini; né alla compressione - indiscutibile - del diritto alla protezione dei dati personali corrisponde, prima facie, un paragonabile incremento della tutela del contrapposto diritto dei cittadini ad essere correttamente informati, o dell'interesse pubblico alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di corruzione. Anche sotto il profilo della necessaria scelta della misura meno restrittiva dei diritti fondamentali in potenziale tensione, la disposizione censurata non supera il test di proporzionalità. Esistono infatti soluzioni alternative per bilanciare adeguatamente le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza. Se, tuttavia, una declaratoria d'illegittimità costituzionale che si limiti all'ablazione lascerebbe del tutto privi di considerazione principi costituzionali meritevoli di tutela, sorge dunque l'esigenza di identificare quei titolari d'incarichi dirigenziali ai quali la disposizione possa essere applicata. Se non può essere la Corte costituzionale a ridisegnare, tramite pronunce manipolative, il complessivo panorama dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati, perché ciò spetta alla discrezionalità del legislatore, nondimeno occorre assicurare la salvaguardia di un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa, in attesa di un indispensabile e complessivo nuovo intervento del legislatore; da questo punto di vista, i commi 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - che individuano due particolari categorie di incarichi dirigenziali: quelli di segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di funzione dirigenziale di livello generale - contiene indicazioni normative che risultano provvisoriamente congruenti ai fini indicati.
Nelle operazioni di bilanciamento non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango. (Precedente citato: sentenza n. 143 del 2013).
La Corte costituzionale ha la facoltà di decidere l'ordine delle censure da affrontare. (Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2018 e n. 66 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/05/2016
n. 97
art. 14
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte