Sentenza 20/2019 (ECLI:IT:COST:2019:20)
Massima numero 42502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
23/01/2019; Decisione del
23/01/2019
Deposito del 21/02/2019; Pubblicazione in G. U. 27/02/2019
Titolo
Impiego pubblico - Dirigenza pubblica - Pubblicazione dei compensi, degli importi di viaggi e di missioni nonché delle dichiarazioni dei redditi di ciascun dirigente e degli stretti familiari, ove questi consentano - Denunciata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, della libertà personale, nonché dei principi di proporzionalità, uguaglianza, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, tutelati anche in via comunitaria e convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Dirigenza pubblica - Pubblicazione dei compensi, degli importi di viaggi e di missioni nonché delle dichiarazioni dei redditi di ciascun dirigente e degli stretti familiari, ove questi consentano - Denunciata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, della libertà personale, nonché dei principi di proporzionalità, uguaglianza, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, tutelati anche in via comunitaria e convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, all'art. 8 CEDU, all'art. 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, nonché agli artt. 6, par. 1, lett. c), 7, lett. c) ed e), e 8, par. 1 e 4, della direttiva 95/46/CE - dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. La norma censurata estende a tutti i titolari di incarichi dirigenziali nella p.a., a qualsiasi titolo conferiti, gli obblighi di pubblicazione di una serie di dati già previsti a carico dei titolari di incarichi politici, quali: i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, le dichiarazioni e attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 441 del 1982, ovvero la dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF e quella concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, anche in relazione al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, ove essi vi acconsentano, dovendosi in ogni caso dare evidenza al mancato consenso. Il perseguimento delle finalità di trasparenza dell'esercizio delle funzioni pubbliche, in vista della trasformazione della p.a. in una "casa di vetro", deve avvenire attraverso la previsione di obblighi di pubblicità di dati e informazioni, la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo, sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sul corretto impiego delle risorse pubbliche. Risultano pertanto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto la disciplina anteriore alla novella operata dal d.lgs. n. 97 del 2016 già contemplava la pubblicità dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro dirigenziale, proprio per agevolare la possibilità di un controllo diffuso, da parte degli stessi destinatari delle prestazioni e dei servizi erogati dall'amministrazione, posti così nelle condizioni di valutare le modalità d'impiego delle risorse pubbliche. Il regime di piena conoscibilità di tali dati risulta pertanto proporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa. Quanto ai restanti parametri costituzionali evocati (artt. 2 e 13 Cost.), in disparte la stringatezza delle argomentazioni utilizzate a sostegno delle censure, non si vede come la pubblicazione di tali dati possa mettere a rischio la sicurezza o la libertà degli interessati, danneggiandone la dignità personale: si tratta, infatti, dell'ostensione di compensi o rimborsi spese direttamente connessi all'espletamento dell'incarico dirigenziale.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, all'art. 8 CEDU, all'art. 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, nonché agli artt. 6, par. 1, lett. c), 7, lett. c) ed e), e 8, par. 1 e 4, della direttiva 95/46/CE - dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. La norma censurata estende a tutti i titolari di incarichi dirigenziali nella p.a., a qualsiasi titolo conferiti, gli obblighi di pubblicazione di una serie di dati già previsti a carico dei titolari di incarichi politici, quali: i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, le dichiarazioni e attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 441 del 1982, ovvero la dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF e quella concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, anche in relazione al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, ove essi vi acconsentano, dovendosi in ogni caso dare evidenza al mancato consenso. Il perseguimento delle finalità di trasparenza dell'esercizio delle funzioni pubbliche, in vista della trasformazione della p.a. in una "casa di vetro", deve avvenire attraverso la previsione di obblighi di pubblicità di dati e informazioni, la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo, sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sul corretto impiego delle risorse pubbliche. Risultano pertanto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto la disciplina anteriore alla novella operata dal d.lgs. n. 97 del 2016 già contemplava la pubblicità dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro dirigenziale, proprio per agevolare la possibilità di un controllo diffuso, da parte degli stessi destinatari delle prestazioni e dei servizi erogati dall'amministrazione, posti così nelle condizioni di valutare le modalità d'impiego delle risorse pubbliche. Il regime di piena conoscibilità di tali dati risulta pertanto proporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa. Quanto ai restanti parametri costituzionali evocati (artt. 2 e 13 Cost.), in disparte la stringatezza delle argomentazioni utilizzate a sostegno delle censure, non si vede come la pubblicazione di tali dati possa mettere a rischio la sicurezza o la libertà degli interessati, danneggiandone la dignità personale: si tratta, infatti, dell'ostensione di compensi o rimborsi spese direttamente connessi all'espletamento dell'incarico dirigenziale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
14/03/2013
n. 33
art. 14
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 7
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 8
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 52
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 8
Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. 28/01/1981
n. 108
art. 5
direttiva CE 24/10/1995
n. 46
art. 6 par. 1, lett. c)
direttiva CE 24/10/1995
n. 46
art. 7 lett. c) ed e)
direttiva CE 24/10/1995
n. 46
art. 8 par. 1
direttiva CE 24/10/1995
n. 46
art. 8 par. 4