Sentenza 20/2019 (ECLI:IT:COST:2019:20)
Massima numero 42503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  23/01/2019;  Decisione del  23/01/2019
Deposito del 21/02/2019; Pubblicazione in G. U. 27/02/2019
Massime associate alla pronuncia:  42459  42498  42499  42500  42502


Titolo
Diritti fondamentali - Diritto alla riservatezza - Sua qualificazione, nell'età digitale, quale diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona - Necessità di bilanciamento con il diritto alla trasparenza - Canoni - Proporzionalità, pertinenza e non eccedenza del trattamento.

Testo

Nell'epoca attuale, il diritto alla riservatezza dei dati personali si caratterizza particolarmente quale diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e si giova, a sua protezione, dei canoni elaborati in sede europea per valutare la legittimità della raccolta, del trattamento e della diffusione dei dati personali, quali i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

I diritti alla riservatezza e alla trasparenza si fronteggiano soprattutto nel nuovo scenario digitale: un ambito nel quale, da un lato, i diritti personali possono essere posti in pericolo dalla indiscriminata circolazione delle informazioni, e, dall'altro, proprio la più ampia circolazione dei dati può meglio consentire a ciascuno di informarsi e comunicare.

Nel bilanciamento tra due diritti - quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni - il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 del 2015, n. 23 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 1 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte