Ordinanza 21/2019 (ECLI:IT:COST:2019:21)
Massima numero 40400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  09/01/2019;  Decisione del  09/01/2019
Deposito del 21/02/2019; Pubblicazione in G. U. 27/02/2019
Massime associate alla pronuncia:  40401


Titolo
Arbitrato - Lodo arbitrale - Impugnazione per errori di diritto - Regime limitativo introdotto dalla riforma del 2006 - Inapplicabilità, secondo il diritto vivente, agli arbitrati convenuti anteriormente - Denunciato contrasto con il diritto di azione e di difesa - Difetto di motivazione della censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento all'art. 24 Cost. La lesione di tale parametro, benché prospettata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non trova alcun chiaro supporto di motivazione nel corpo dell'ordinanza stessa, essendosi il rimettente limitato a sottolineare che la norma denunciata, come interpretata dalle Sezioni unite della Cassazione, non è necessaria per porre rimedio a una menomazione del diritto di difesa.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 829  co. 3

decreto legislativo  02/02/2006  n. 40  art. 24  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte