Ordinanza 21/2019 (ECLI:IT:COST:2019:21)
Massima numero 40401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  09/01/2019;  Decisione del  09/01/2019
Deposito del 21/02/2019; Pubblicazione in G. U. 27/02/2019
Massime associate alla pronuncia:  40400


Titolo
Arbitrato - Lodo arbitrale - Impugnazione per errori di diritto - Regime limitativo introdotto dalla riforma del 2006 - Inapplicabilità, secondo il diritto vivente, agli arbitrati convenuti anteriormente - Denunciata disparità di trattamento tra situazioni analoghe e violazione dei principi di uguaglianza, autonomia privata e libertà contrattuale - Sopravvenuta pronuncia di rigetto di identiche censure e assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., sollevate dalla Corte di appello di Milano in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. La sopravvenuta sentenza n. 13 del 2018 ha dichiarato non fondate identiche questioni sollevate dallo stesso rimettente, che nell'attuale ordinanza non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente dedotti. (Precedente specifico citato: sentenza n. 13 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 829  co. 3

decreto legislativo  02/02/2006  n. 40  art. 24  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte