Sentenza 160/2024 (ECLI:IT:COST:2024:160)
Massima numero 46389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  06/06/2024;  Decisione del  06/06/2024
Deposito del 03/10/2024; Pubblicazione in G. U. 09/10/2024
Massime associate alla pronuncia:  46387  46388


Titolo
Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Novella in materia edilizia - Ipoteca giudiziale su un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo - Acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune del bene e dell'area di sedime - Permanenza dell'ipoteca iscritta sul terreno a garanzia del credito ipotecario anche quando il creditore non è responsabile dell'abuso e l'ipoteca sia stata iscritta prima della trascrizione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire - Omessa previsione, secondo l'interpretazione del diritto vivente - Irragionevolezza, violazione del diritto alla garanzia giurisdizionale anche in fase esecutiva e della tutela dei diritti reali - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 192001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, sez. unite civili, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. add. CEDU, dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione. Le questioni sollevate rispetto alla disposizione censurata sono irrilevanti.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 31  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte