Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Istituzione e copertura finanziaria del fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - Adozione, da parte della Giunta regionale, di misure dirette all'ampliamento delle esenzioni o alla riduzione del ticket sanitario aggiuntivo sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia (dapprima parziale e poi integrale) accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia (dapprima parziale e poi integrale) al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 19, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 34 del 2016 (il primo dei quali aggiunge l'art. 5-bis alla legge reg. Lombardia n. 25 del 2007), impugnati dal Governo in riferimento, rispettivamente, agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. (Nella specie, la prima rinuncia, riferita solo all'art. 10, fa seguito ai chiarimenti forniti dalla Regione Lombardia in ordine alle disponibilità finanziarie per il triennio 2017-2019; la seconda, riferita all'art. 19, comma 2, è motivata dalla satisfattiva abrogazione di esso).
La rinuncia al ricorso in via principale accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.