Sentenza 23/2019 (ECLI:IT:COST:2019:23)
Massima numero 42078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
08/01/2019; Decisione del
08/01/2019
Deposito del 22/02/2019; Pubblicazione in G. U. 27/02/2019
Massime associate alla pronuncia:
42079
Titolo
Impiego pubblico - Segretari comunali e provinciali - Nomina del segretario comunale da parte del Sindaco - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Segretari comunali e provinciali - Nomina del segretario comunale da parte del Sindaco - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 99, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, che conferisce al sindaco il potere di nomina del segretario comunale. Nessuna spiegazione viene fornita dal rimettente in ordine alla necessità di fare applicazione nel giudizio a quo - nel quale viene in specifico rilievo la disposizione che prevede la decadenza automatica del segretario comunale, salva possibilità di conferma - della norma che riconosce al sindaco il potere di nomina. Di conseguenza, non viene nemmeno illustrata la ragione per la quale la decisione sulla relativa questione di legittimità costituzionale risulterebbe pregiudiziale per la definizione del processo principale. (Precedenti citati: sentenze n. 209 del 2017 e n. 119 del 2017; ordinanza n. 202 del 2018).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 99, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, che conferisce al sindaco il potere di nomina del segretario comunale. Nessuna spiegazione viene fornita dal rimettente in ordine alla necessità di fare applicazione nel giudizio a quo - nel quale viene in specifico rilievo la disposizione che prevede la decadenza automatica del segretario comunale, salva possibilità di conferma - della norma che riconosce al sindaco il potere di nomina. Di conseguenza, non viene nemmeno illustrata la ragione per la quale la decisione sulla relativa questione di legittimità costituzionale risulterebbe pregiudiziale per la definizione del processo principale. (Precedenti citati: sentenze n. 209 del 2017 e n. 119 del 2017; ordinanza n. 202 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 99
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte