Sentenza 23/2019 (ECLI:IT:COST:2019:23)
Massima numero 42079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  08/01/2019;  Decisione del  08/01/2019
Deposito del 22/02/2019; Pubblicazione in G. U. 27/02/2019
Massime associate alla pronuncia:  42078


Titolo
Impiego pubblico - Segretari comunali e provinciali - Nomina del segretario comunale da parte del Sindaco - Durata dell'incarico - Automatica decadenza alla cessazione del mandato del Sindaco che ne ha disposto la nomina - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 99, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, che prevede la decadenza dell'incarico di segretario comunale alla cessazione del mandato del sindaco che lo ha nominato. Per quanto la decadenza automatica sia collegata esclusivamente ad una causa indipendente dalle modalità di esecuzione dell'incarico, il complessivo statuto e le diverse funzioni affidate dalla legge al segretario comunale restituiscono l'immagine di un incarico non paragonabile a quelli sui quali, in materia di meccanismi di spoils system, la giurisprudenza costituzionale è intervenuta con pronunce di accoglimento, perché la norma censurata non raggiunge la soglia oltre la quale vi sarebbe violazione del parametro evocato, non traducendosi nell'automatica compromissione né dell'imparzialità dell'azione amministrativa, né della sua continuità. Il carattere fiduciario insito nell'atto di nomina del segretario comunale, infatti, non si esaurisce con esso, come accadrebbe se, dopo la nomina, il segretario si limitasse ad esercitare le sole funzioni di certificazione, di controllo di legalità o di attuazione di indirizzi altrui. Oltre a questo primo gruppo di attribuzioni, gli sono anche affidate dalla legge cruciali funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, che contribuiscono ad assicurare la conformità dell'azione dell'ente alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, in piena coerenza con il ruolo del segretario quale controllore di legalità. Tali funzioni contengono, tuttavia, anche un quid pluris, alludendo ad un suo ruolo ulteriore - come quello che gli permette di intervenire sia nel procedimento di formazione degli atti, sia, se richiesto, nella fase più propriamente decisoria, o di esprimere il parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione sottoposta a giunta e consiglio - ossia di coadiuvare e supportare sindaco e giunta nella fase preliminare della definizione dell'indirizzo politico-amministrativo, e non possono quindi non influenzarla. La potenziale estensione di tali compiti non rende pertanto irragionevole la scelta legislativa, che permette al sindaco neoeletto di non servirsi necessariamente del segretario in carica - potendone nominare un altro non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del suo insediamento - e che si presenta come riflesso di un non irragionevole punto di equilibrio tra le ragioni dell'autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall'altro. (Precedente citato: sentenza n. 251 del 2016).

Per costante giurisprudenza costituzionale sussiste l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedono meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare, non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedimentali, quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo oppure a figure apicali - per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante - ma a titolari di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni tecniche di attuazione dell'indirizzo politico. (Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2017, n. 15 del 2017, n. 269 del 2016, n. 20 del 2016, n. 246 del 2011, n. 304 del 2010, n. 81 del 2010, n. 161 del 2008, n. 104 del 2007 e n. 103 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 99  co. 2

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 99  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte