Sentenza 24/2019 (ECLI:IT:COST:2019:24)
Massima numero 42470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Censura di norme poste a presupposto di misure oggetto d'applicazione nei giudizi a quibus (nel caso di specie: misure di prevenzione) - Ammissibilità delle questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Censura di norme poste a presupposto di misure oggetto d'applicazione nei giudizi a quibus (nel caso di specie: misure di prevenzione) - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Napoli e dal Tribunale di Udine, dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, applicabile ratione temporis nei procedimenti a quibus, in quanto si intendano come aventi a oggetto la legittimità costituzionale di tale disposizione nella sola parte in cui consente l'applicazione ai soggetti indicati nello stesso art. 1, numeri 1) e 2), della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno. Come si evince dal tenore complessivo delle ordinanze di rimessione, le questioni sollevate concernono la legittimità costituzionale delle previsioni indicate nella sola parte in cui costituiscano il presupposto per l'applicazione delle menzionate misure di prevenzione.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Napoli e dal Tribunale di Udine, dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, applicabile ratione temporis nei procedimenti a quibus, in quanto si intendano come aventi a oggetto la legittimità costituzionale di tale disposizione nella sola parte in cui consente l'applicazione ai soggetti indicati nello stesso art. 1, numeri 1) e 2), della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno. Come si evince dal tenore complessivo delle ordinanze di rimessione, le questioni sollevate concernono la legittimità costituzionale delle previsioni indicate nella sola parte in cui costituiscano il presupposto per l'applicazione delle menzionate misure di prevenzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/1956
n. 1423
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte