Sentenza 24/2019 (ECLI:IT:COST:2019:24)
Massima numero 42472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Foglio di via obbligatorio e avviso orale - Denunciata violazione dei principi convenzionali in materia di libertà personale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Foglio di via obbligatorio e avviso orale - Denunciata violazione dei principi convenzionali in materia di libertà personale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Padova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, nonché all'art. 25, terzo comma, Cost. e - come si evince dalla motivazione dell'ordinanza - all'art. 13 Cost., dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011. La norma si limita a disciplinare i presupposti applicativi delle misure del foglio di via obbligatorio e dell'avviso orale, di competenza del questore [mentre nel giudizio principale vengono in esame i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno].
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 2