Sentenza 24/2019 (ECLI:IT:COST:2019:24)
Massima numero 42472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/01/2019;  Decisione del  24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42469  42470  42471  42473  42474  42475  42476  42477  42478  42479  42484  42485  42486  42487  42488  42489  42490  42491  42492


Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Foglio di via obbligatorio e avviso orale - Denunciata violazione dei principi convenzionali in materia di libertà personale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Padova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, nonché all'art. 25, terzo comma, Cost. e - come si evince dalla motivazione dell'ordinanza - all'art. 13 Cost., dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011. La norma si limita a disciplinare i presupposti applicativi delle misure del foglio di via obbligatorio e dell'avviso orale, di competenza del questore [mentre nel giudizio principale vengono in esame i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno].



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 2