Sentenza 24/2019 (ECLI:IT:COST:2019:24)
Massima numero 42475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/01/2019;  Decisione del  24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42469  42470  42471  42472  42473  42474  42476  42477  42478  42479  42484  42485  42486  42487  42488  42489  42490  42491  42492


Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Tipologia e presupposti oggettivi - Denunciata violazione del principio convenzionale di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte d'appello di Napoli e dal Tribunale di Udine in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, dell'art. 3 della legge n. 1423 del 1956, nonché quella promossa dal Tribunale di Padova sul corrispondente art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011. Tali disposizioni si limitano a disciplinare la tipologia delle misure di prevenzione personale e i loro presupposti oggettivi, mentre i diversi petita enunciati dai rimettenti riguardano esclusivamente l'individuazione dei potenziali destinatari delle misure.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1956  n. 1423  art. 3  co. 

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 2