Ordinanza 161/2024 (ECLI:IT:COST:2024:161)
Massima numero 46397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  03/07/2024;  Decisione del  03/07/2024
Deposito del 07/10/2024; Pubblicazione in G. U. 09/10/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Energia - In genere - Concessioni di piccole derivazioni idroelettriche - Norme della Regione Emilia-Romagna - Proroga legale della durata - Finalità - Integrale utilizzo degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Condizioni - Istanza del titolare e rispetto della durata massima trentennale - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per lesione della libertà di stabilimento prevista dal TFUE - Necessità di chiarire se l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso della sua applicabilità anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica; in caso affermativo, se il riferimento delle medesime disposizioni al requisito della scarsità delle risorse osti a una disciplina di uno Stato membro che si avvale, quale criterio generale e astratto per distinguere l'attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti; in caso affermativo, se il paragrafo 2 debba essere interpretato nel senso che osti a una disciplina di uno Stato membro che prevede una proroga motivata del termine di concessione, nel rispetto della durata massima sin dall'inizio assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. (Classif. 094001).

Testo

È disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale se: a) l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE – in base al quale, ove sia limitato il numero di autorizzazioni disponibili per un’attività, per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente – debba essere interpretato nel senso della sua applicabilità anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica, quali gli impianti di piccole derivazioni idroelettriche; b) in caso di risposta affermativa, se il medesimo art. 12, paragrafi 1 e 2, debba essere interpretato nel senso che il riferimento al requisito della scarsità delle risorse osti a una disciplina nazionale che si avvalga, quale criterio generale e astratto per distinguere l’attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti (che, rispettivamente, producono una forza motrice con potenza nominale media annua maggiore o, viceversa, pari o inferiore a 3000 kW); c) in caso di risposta affermativa al primo e al secondo quesito, se il citato art. 12, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che osti a una disciplina nazionale che preveda una proroga della durata della concessione, motivata dall’esigenza di consentire al concessionario l’utilizzo integrale degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando il rispetto della durata massima (trent’anni) che sin dall’inizio può essere assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica. Si ritiene necessario promuovere, in uno spirito di leale collaborazione, tale rinvio pregiudiziale, in quanto si ravvisano dubbi interpretativi con riferimento alla possibilità che il perimetro della citata direttiva ricomprenda le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche e osti, così, alla normativa impugnata dal Governo (art. 3 della legge reg. Emilia-Romagna n. 17 del 2023), che dispone una proroga legale, su istanza del titolare di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, al fine di consentire l’integrale utilizzo degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e a condizione che sia rispettato il termine massimo della durata massima trentennale. Risulta, anzitutto, dirimente sciogliere il dubbio in merito alla qualificazione dell’attività di produzione dell’energia come produzione di un bene o prestazione di un servizio: solo nel secondo caso la stessa sarebbe, infatti, soggetta al citato art. 12. In caso di risposta affermativa al primo quesito merita, in via subordinata, un chiarimento interpretativo la riferibilità ai piccoli impianti di derivazione idroelettrica del presupposto della scarsità delle risorse, che condiziona l’applicabilità del paragrafo 2 del medesimo art. 12. Infine, e in via ulteriormente subordinata, si sottopone alla Corte di giustizia UE un quesito concernente l’interpretazione del medesimo art. 12, risultando quantomeno incerto se si possa ascrivere alla nozione di vantaggio al prestatore uscente, anche una proroga legale – come quella oggetto della disposizione impugnata – che, per un verso, serve ad allineare la durata della concessione a quella necessaria a fruire degli incentivi statali ottenuti per la produzione di energia da rinnovabili e, per l’altro, non può superare, anche sommata alla durata originariamente fissata per la concessione, il termine massimo trentennale. (Precedenti: O. 29/2024 - mass. 46057; O. 217/2021 - mass. 44360; O. 216/2021 - mass. 44272; O. 182/2020 - mass. 43382; O. 117/2019 - mass. 42634).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  28/12/2023  n. 17  art. 3  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  23/12/2004  n. 26  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  12/12/2006  n. 123  art. 12  paragrafo 1

direttiva CE  12/12/2006  n. 123  art. 12  paragrafo 2

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 49  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 267