Sentenza 24/2019 (ECLI:IT:COST:2019:24)
Massima numero 42477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Contenuto - Denunciata violazione del principio convenzionale di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale, nonché del principio di legalità delle misure restrittive di essa - Pressoché totale difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Contenuto - Denunciata violazione del principio convenzionale di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale, nonché del principio di legalità delle misure restrittive di essa - Pressoché totale difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per pressoché totale difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Napoli e del Tribunale di Udine in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU, dell'art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e del corrispondente art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, quest'ultimo censurato anche dal Tribunale di Padova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, nonché all'art. 25, terzo comma, Cost. e - come si evince dalla motivazione dell'ordinanza - all'art. 13 Cost., che disciplinano il contenuto delle misure di prevenzione personali. I giudici a quibus incentrano le loro argomentazioni sul difetto di precisione delle norme che stabiliscono i presupposti applicativi delle misure (personali e/o patrimoniali) che vengono di volta in volta in considerazione, e non già sull'imprecisione delle prescrizioni che costituiscono il contenuto delle misure stesse.
Sono dichiarate inammissibili, per pressoché totale difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Napoli e del Tribunale di Udine in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU, dell'art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e del corrispondente art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, quest'ultimo censurato anche dal Tribunale di Padova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, nonché all'art. 25, terzo comma, Cost. e - come si evince dalla motivazione dell'ordinanza - all'art. 13 Cost., che disciplinano il contenuto delle misure di prevenzione personali. I giudici a quibus incentrano le loro argomentazioni sul difetto di precisione delle norme che stabiliscono i presupposti applicativi delle misure (personali e/o patrimoniali) che vengono di volta in volta in considerazione, e non già sull'imprecisione delle prescrizioni che costituiscono il contenuto delle misure stesse.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/1956
n. 1423
art. 5
co.
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 2