Sentenza 24/2019 (ECLI:IT:COST:2019:24)
Massima numero 42479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno - Destinatari - Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi - Disciplina - Denunciata violazione del principio convenzionale di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale - Disposizioni non applicabili ratione temporis nel giudizio principale - Inammissibilità delle questioni.
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno - Destinatari - Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi - Disciplina - Denunciata violazione del principio convenzionale di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale - Disposizioni non applicabili ratione temporis nel giudizio principale - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per mancanza di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU, degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c), 6, 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. La stessa ordinanza di rimessione dà atto che nel giudizio principale dovrebbero trovare applicazione, ratione temporis, le sole disposizioni della legge n. 1423 del 1956, nonché (in riferimento alle misure patrimoniali) l'art. 19 della legge n. 152 del 1975.
Sono dichiarate inammissibili, per mancanza di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU, degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c), 6, 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. La stessa ordinanza di rimessione dà atto che nel giudizio principale dovrebbero trovare applicazione, ratione temporis, le sole disposizioni della legge n. 1423 del 1956, nonché (in riferimento alle misure patrimoniali) l'art. 19 della legge n. 152 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 1
co.
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 4
co. 1
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 6
co.
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 16
co.
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 20
co.
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 24
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 2