Sentenza 24/2019 (ECLI:IT:COST:2019:24)
Massima numero 42484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno - Destinatari - Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi - Denunciata violazione del principio di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale, anche in via convenzionale - Disposizioni non applicabili ratione temporis nel giudizio principale - Inammissibilità delle questioni.
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno - Destinatari - Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi - Denunciata violazione del principio di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale, anche in via convenzionale - Disposizioni non applicabili ratione temporis nel giudizio principale - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate dal Tribunale di Udine in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU. Il decreto legislativo indicato non è applicabile ratione temporis nel giudizio a quo, posto che la stessa ordinanza di rimessione dà atto di dover decidere sulla revoca di una misura patrimoniale adottata prima della sua entrata in vigore.
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate dal Tribunale di Udine in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU. Il decreto legislativo indicato non è applicabile ratione temporis nel giudizio a quo, posto che la stessa ordinanza di rimessione dà atto di dover decidere sulla revoca di una misura patrimoniale adottata prima della sua entrata in vigore.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 1
co.
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 4
co. 1
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 6
co.
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 2