Sentenza 24/2019 (ECLI:IT:COST:2019:24)
Massima numero 42484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/01/2019;  Decisione del  24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42469  42470  42471  42472  42473  42474  42475  42476  42477  42478  42479  42485  42486  42487  42488  42489  42490  42491  42492


Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno - Destinatari - Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi - Denunciata violazione del principio di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale, anche in via convenzionale - Disposizioni non applicabili ratione temporis nel giudizio principale - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate dal Tribunale di Udine in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU. Il decreto legislativo indicato non è applicabile ratione temporis nel giudizio a quo, posto che la stessa ordinanza di rimessione dà atto di dover decidere sulla revoca di una misura patrimoniale adottata prima della sua entrata in vigore.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 1  co. 

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 4  co. 1

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 6  co. 

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 2