Sentenza 24/2019 (ECLI:IT:COST:2019:24)
Massima numero 42485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/01/2019;  Decisione del  24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42469  42470  42471  42472  42473  42474  42475  42476  42477  42478  42479  42484  42486  42487  42488  42489  42490  42491  42492


Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno - Destinatari - Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi - Radicale imprecisione della fattispecie - Violazione del principio, anche convenzionale, di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, l'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1). La fattispecie censurata dalla Corte d'appello di Napoli e dal Tribunale di Udine nella sola parte in cui consente l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, secondo la quale le misure di prevenzione disciplinate dall'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussista un'idonea base legale, una finalità legittima, e la necessità della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti. Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l'interessato, il disposto normativo in esame, poiché sul punto convivono due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono - in modo generico e tutt'altro che congruente - il concetto di «traffici delittuosi» e pertanto non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura. Né siffatte nozioni di «traffici delittuosi», dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che costituisce la ratio di tali misure. (Precedente citato: sentenza n. 177 del 1980).

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1956  n. 1423  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 2