Sentenza 24/2019 (ECLI:IT:COST:2019:24)
Massima numero 42489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Sequestro e confisca - Destinatari - Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi - Radicale imprecisione della fattispecie - Violazione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati anche in via convenzionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Sequestro e confisca - Destinatari - Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi - Radicale imprecisione della fattispecie - Violazione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati anche in via convenzionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU, l'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dai successivi artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a). La fattispecie censurata dal Tribunale di Padova nella sola parte in cui consente l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, secondo la quale le misure di prevenzione disciplinate dall'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussista un'idonea base legale, una finalità legittima, e la necessità della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti. Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l'interessato, il disposto normativo in esame, poiché sul punto convivono due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono - in modo generico e tutt'altro che congruente - il concetto di "traffici delittuosi" e pertanto non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura. Né siffatte nozioni di "traffici delittuosi", dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che costituisce la ratio di tali misure. (Precedente citato: sentenza n. 177 del 1980).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU, l'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dai successivi artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a). La fattispecie censurata dal Tribunale di Padova nella sola parte in cui consente l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, secondo la quale le misure di prevenzione disciplinate dall'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussista un'idonea base legale, una finalità legittima, e la necessità della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti. Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l'interessato, il disposto normativo in esame, poiché sul punto convivono due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono - in modo generico e tutt'altro che congruente - il concetto di "traffici delittuosi" e pertanto non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura. Né siffatte nozioni di "traffici delittuosi", dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che costituisce la ratio di tali misure. (Precedente citato: sentenza n. 177 del 1980).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1