Sentenza 24/2019 (ECLI:IT:COST:2019:24)
Massima numero 42490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/01/2019;  Decisione del  24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42469  42470  42471  42472  42473  42474  42475  42476  42477  42478  42479  42484  42485  42486  42487  42488  42489  42491  42492


Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali e patrimoniali - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, sequestro e confisca - Destinatari - Soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose - Sufficiente determinatezza, in via interpretativa, dei tipi di comportamento assunti a presupposto della misura.

Testo

Se la radicale imprecisione dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975, entrambi nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 4, comma 1, lett. c), e 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, tutti limitatamente alla parte in cui stabiliscono che le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, nonché del sequestro e della confisca, si applichino anche a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", ne determina l'illegittimità costituzionale, tali disposizioni si sottraggono invece alle medesime censure - riferite complessivamente agli artt. 13, 25, secondo comma, 42 e 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU - nella parte in cui consentono di applicare le suddette misure di prevenzione ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, ossia a "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". Infatti, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, risulta oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie censurata dalla Corte d'appello di Napoli e dai Tribunali di Udine e di Padova, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto delle misure sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi elementi di fatto, di cui si dovrà dare conto puntualmente nella motivazione - per cui deve trattarsi di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito, o quanto meno una componente significativa di tale reddito, cui aggiungersi, ai fini dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, la valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica. Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti enucleati dovranno essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. (Precedente citato: sentenza n. 177 del 1980).

Se il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione - e pertanto del sequestro, che ne anticipa provvisoriamente gli effetti - è la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, che ne giustifica l'ablazione in favore della collettività, essa non conduce necessariamente a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle misure in questione; e non comporta, pertanto, la sottoposizione delle misure medesime allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene. Tuttavia, allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. (Precedente citato: sentenza n. 33 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1956  n. 1423  art. 1  co. 

legge  22/05/1975  n. 152  art. 19  co. 

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 4  co. 1

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1