Rilevanza della questione incidentale - Fatto previsto come delitto dalla disposizione censurata - Esclusione da parte del diritto vivente sopravvenuto - Assimilabilità ad abolitio criminis - Esclusione - Impossibilità di tenerne conto nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione - dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» connessi all'imposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. Stante la non fondatezza, e dunque l'inammissibilità, del ricorso presso il rimettente, non è infatti possibile tenere conto nel giudizio a quo del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza c.d. Paternò), secondo cui l'inosservanza delle suddette prescrizioni generiche non integra la norma incriminatrice censurata. L'arresto giurisprudenziale non è infatti assimilabile all'abolitio criminis, e non può dunque impedire il formarsi di un giudicato non più emendabile in sede esecutiva, ingiustamente pregiudizievole per l'imputato ricorrente, da qui la richiesta di una pronuncia di illegittimità costituzionale per poter rilevare d'ufficio che il fatto contestato come delitto ai sensi della norma censurata non costituisce reato.
L'ordinamento conosce ipotesi di flessione dell'intangibilità del giudicato - previste dalla legge nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di dignità costituzionale. Se, con riferimento al procedimento di adeguamento dell'ordinamento interno alla CEDU originato da una pronuncia della Grande camera della Corte EDU, il giudicato non costituisce un ostacolo insuperabile che limiti gli effetti dell'obbligo conformativo ai soli casi ancora sub iudice, un dubbio di legittimità costituzionale della norma incriminatrice è a maggior ragione rilevante in tutti i casi in cui il giudicato sta per formarsi proprio in ragione della pronuncia di inammissibilità che il rimettente ritiene debba essere emessa, a meno che non sia accolta la questione di costituzionalità della norma incriminatrice. (Precedente citato: sentenza n. 210 del 2013).
L'abolitio criminis - per ius superveniens o a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale - è cosa diversa dallo sviluppo della giurisprudenza, essenzialmente di legittimità, che approdi all'esito (simile) di ritenere che una determinata condotta non costituisca reato. In un ordinamento in cui il giudice è soggetto solo alla legge, la giurisprudenza ha un contenuto dichiarativo e nella materia penale deve conformarsi al principio di legalità, per cui non è assimilabile alla successione della legge penale nel tempo. Ne deriva che la sopravvenienza di un diritto vivente che esclude che una data condotta costituisca reato determina la facoltà, e non l'obbligo, del giudice rimettente di uniformarvisi. (Precedente citato: sentenza n. 230 del 2012).