Sentenza 25/2019 (ECLI:IT:COST:2019:25)
Massima numero 41556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno - Violazione degli obblighi di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" - Previsione come delitto - Violazione del canone di prevedibilità della condotta contenuto nella CEDU, come rilevato dalla Corte EDU - Necessità di adeguamento alla tutela convenzionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno - Violazione degli obblighi di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" - Previsione come delitto - Violazione del canone di prevedibilità della condotta contenuto nella CEDU, come rilevato dalla Corte EDU - Necessità di adeguamento alla tutela convenzionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 CEDU e 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione, l'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi". La norma censurata dalla Cassazione viola il canone di prevedibilità della condotta sanzionata con la limitazione della libertà personale, elaborato dalla Corte EDU con la sentenza de Tommaso, e recepito dalla sezioni unite della Cassazione con la c.d. sentenza Paternò, in quanto la violazione, da parte del sorvegliato speciale, dell'obbligo «di vivere onestamente» e «di rispettare le leggi» ha l'effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivoglia violazione amministrativa e comporta, ove la violazione dell'obbligo costituisca di per sé reato, di aggravare indistintamente la pena. L'indicato arresto del diritto vivente, non assimilabile a un'abolitio criminis, comporta che sussiste una limitata area - costituita sia dall'esecuzione del giudicato penale di condanna, sia dalla rilevabilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in caso di ricorso per cassazione recante solo censure manifestamente infondate e quindi inammissibili − in cui la fattispecie penale censurata violi il principio di legalità in materia penale convenzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 CEDU e 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione, l'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi". La norma censurata dalla Cassazione viola il canone di prevedibilità della condotta sanzionata con la limitazione della libertà personale, elaborato dalla Corte EDU con la sentenza de Tommaso, e recepito dalla sezioni unite della Cassazione con la c.d. sentenza Paternò, in quanto la violazione, da parte del sorvegliato speciale, dell'obbligo «di vivere onestamente» e «di rispettare le leggi» ha l'effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivoglia violazione amministrativa e comporta, ove la violazione dell'obbligo costituisca di per sé reato, di aggravare indistintamente la pena. L'indicato arresto del diritto vivente, non assimilabile a un'abolitio criminis, comporta che sussiste una limitata area - costituita sia dall'esecuzione del giudicato penale di condanna, sia dalla rilevabilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in caso di ricorso per cassazione recante solo censure manifestamente infondate e quindi inammissibili − in cui la fattispecie penale censurata violi il principio di legalità in materia penale convenzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 75
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 7
Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 2