Sentenza 25/2019 (ECLI:IT:COST:2019:25)
Massima numero 41558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  24/01/2019;  Decisione del  24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41554  41555  41556  41557  41559  41560


Titolo
Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Violazione degli obblighi di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno - Previsione come reato contravvenzionale - Illegittimità costituzionale in parte qua in via consequenziale.

Testo
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi". Le stesse ragioni poste a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo censurato possono riferirsi al reato contravvenzionale di cui al comma 1.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 75  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27