Sentenza 25/2019 (ECLI:IT:COST:2019:25)
Massima numero 41560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Contrasto della norma interna con la CEDU emergente dalla giurisprudenza della Corte EDU - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma interna - Presupposti e condizioni.
Costituzione e leggi costituzionali - Contrasto della norma interna con la CEDU emergente dalla giurisprudenza della Corte EDU - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma interna - Presupposti e condizioni.
Testo
La violazione di un parametro convenzionale interposto, ove già emergente dalla giurisprudenza della Corte EDU, può comportare l'illegittimità costituzionale della norma interna sempre che nelle pronunce di quella Corte sia identificabile un «approdo giurisprudenziale stabile» o un «diritto consolidato». Inoltre, va verificato che il bilanciamento, in una prospettiva generale, con altri principi presenti nella Costituzione, non conduca a una valutazione di sistema diversa - o comunque non necessariamente convergente − rispetto a quella sottesa all'accertamento, riferito al caso di specie, della violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla CEDU. A differenza della Corte EDU, la Corte costituzionale infatti opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante, in cui si sostanzia tra l'altro il «margine di apprezzamento» che compete allo Stato membro. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 120 del 2018, n. 193 del 2016, n. 49 del 2015, n. 264 del 2012, n. 15 del 2012, n. 80 del 2011 e n. 317 del 2009).
La violazione di un parametro convenzionale interposto, ove già emergente dalla giurisprudenza della Corte EDU, può comportare l'illegittimità costituzionale della norma interna sempre che nelle pronunce di quella Corte sia identificabile un «approdo giurisprudenziale stabile» o un «diritto consolidato». Inoltre, va verificato che il bilanciamento, in una prospettiva generale, con altri principi presenti nella Costituzione, non conduca a una valutazione di sistema diversa - o comunque non necessariamente convergente − rispetto a quella sottesa all'accertamento, riferito al caso di specie, della violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla CEDU. A differenza della Corte EDU, la Corte costituzionale infatti opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante, in cui si sostanzia tra l'altro il «margine di apprezzamento» che compete allo Stato membro. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 120 del 2018, n. 193 del 2016, n. 49 del 2015, n. 264 del 2012, n. 15 del 2012, n. 80 del 2011 e n. 317 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte