Sentenza 182/2025 (ECLI:IT:COST:2025:182)
Massima numero 47115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  23/09/2025;  Decisione del  23/09/2025
Deposito del 05/12/2025; Pubblicazione in G. U. 10/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47111  47112  47113  47114


Titolo
Processo penale – Astensione e ricusazione del giudice – Giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto la restituzione degli atti all’autorità proponente – Possibilità delle parti di ricusarlo – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi del giusto processo, del diritto fondamentale, anche europeo e convenzionale, a un giudice imparziale nonché del diritto di difesa – Insufficiente motivazione in ordine alla CDFUE – Inammissibilità della questione. (Classif. 199003).

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, sesta sez. pen., in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 CDFUE, dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g), del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente. Il giudice rimettente non indica perché, e in che termini, la fattispecie sarebbe disciplinata dal diritto eurounitario, mentre dall’art. 51, par. 1, CDFUE discende, da un lato, che la stessa Carta può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo e, dall’altro lato, che è onere del rimettente illustrare per quali ragioni la disciplina censurata ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, sicché l’eventuale carenza di motivazione impedisce di invocare i diritti riconosciuti dalla CDFUE quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale – senza escludere che tali diritti possano essere utilizzati come strumenti interpretativi nella lettura delle stesse disposizioni costituzionali corrispondenti. (Precedenti: S. 5/2023 - mass. 45381; S. 34/2022 - mass. 44680; S. 28/2022 - mass. 44618; S. 213/2021 - mass. 44349; S. 185/2021 - mass. 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021 - mass. 43626; S. 278/2020 - mass. 43143; S. 254/2020 - mass. 43014; S. 194/2018 - mass. 40528).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 47