Reati e pene - In genere - Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina - Trattamento sanzionatorio - Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.) - Applicabilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio unitario di proporzionalità della pena e di quello per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato - Carente descrizione della fattispecie - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate inammissibili, per carente descrizione della fattispecie del giudizio principale, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, par. 3, CDFUE, dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale delinea il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, nella parte in cui pone, al comma 4, il divieto di bilanciamento tra circostanze e non prevede la circostanza attenuante del fatto di lieve entità. Il rimettente non individua alcuna circostanza attenuante applicabile nella fattispecie concreta su cui è chiamato a pronunciarsi, rispetto alla quale potrebbe porsi un problema di bilanciamento con la circostanza aggravante contestata agli imputati, né espone le ragioni che potrebbero indurre a qualificare il fatto per cui si procede come di lieve entità. (Precedenti: S. 31/2025 - mass. 46639; S. 198/2023 - mass. 45833; S. 249/2022 - mass. 45192; S. 196/2022 - mass. 45032; S. 33/2022 - mass. 44651; S. 28/2022 - mass. 44614).