Giudizio costituzionale – Sopravvenienze nel giudizio incidentale – Ius superveniens di carattere innovativo – Restituzione degli atti al giudice a quo – Condizioni – Incidenza nel procedimento a quo, con modifiche sostanziali sui termini della questione sollevata (nel caso di specie: restituzione al Tribunale di Livorno rimettente degli atti inerenti alle questioni di legittimità costituzionale sollevata sulla normativa che, per il procedimento di mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali, stabilisce che la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato si avvalga di avvocati iscritti nell’apposito elenco istituito presso il consiglio dell’ordine del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione). (Classif. 111011).
In presenza di disposizioni sopravvenute che modifichino o integrino le norme oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, o che incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al rimettente, per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, quando lo ius superveniens possa condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo, ovvero muti in modo sostanziale i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo o, comunque, intacchi il meccanismo contestato dal rimettente. (Precedenti: S. 79/2019 - mass. 42198; S. 51/2019 - mass. 42272; S. 194/2018 - mass. 40520; S. 236/2018 - mass. 40567; S. 125/2018 - mass. 41330; O. 55/2020 - mass. 42497; O. 230/2019 - mass. 40827).
(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione al Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, degli atti inerenti alle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. t, del d.lgs. n. 149 del 2022, nella parte in cui prevede che, nel procedimento di mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione competente, anziché la possibilità di avvalersi anche di un avvocato iscritto a un consiglio dell’ordine diverso da quello del luogo in cui siede il giudice competente, con l’unico limite della non riconoscibilità delle spese e indennità di trasferta previste dai parametri forensi, come avviene nel processo civile, ovvero un difensore non iscritto all’elenco istituito nel luogo ove ha sede l’organismo di mediazione, nel caso della mediazione obbligatoria. Successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 1, comma 1, lett. p, n. 3, del d.lgs. n. 216 del 2024 ha integrato il contenuto normativo secondo il verso del dubbio di legittimità prospettato dal rimettente e, pur in assenza di una disposizione transitoria volta a regolarne l’applicabilità ai processi in corso, condiziona l’applicazione della norma censurata nel giudizio principale, in quanto incide sul procedimento, ancora in corso, volto ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, vale a dire la nomina di un avvocato interno al foro della mediazione. Ne consegue che, senza porre un problema di retroattività o irretroattività della norma sopravvenuta, il regime degli effetti temporali dello ius superveniens va inquadrato alla luce del principio tempus regit processum, potendo spiegare efficacia sanante nell’ottica della domanda di accesso al patrocinio, da cui la necessità che il rimettente proceda alla rivalutazione della rilevanza e, se del caso, della non manifesta infondatezza).