Sentenza 26/2019 (ECLI:IT:COST:2019:26)
Massima numero 42237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42238  42239


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Interesse concreto ed attuale del ricorrente del giudizio a quo a una pronuncia di illegittimità costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - basata sul rilievo che il rimettente non avrebbe chiarito se l'impresa artigiana, i cui beni erano stati sottoposti a confisca di prevenzione, potesse essere comunque assoggettata a fallimento e, se pertanto, il ricorrente avesse in concreto la possibilità di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie in quella sede. Sussiste l'interesse concreto e attuale del creditore ad essere ammesso - previa dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - alla speciale procedura di liquidazione dei crediti disciplinata dal citato art. 1, commi 194 e seguenti, a prescindere dalla eventuale facoltà di presentare istanza di fallimento, posto che l'effettiva apertura della procedura concorsuale è subordinata ad una situazione di insolvenza che potrebbe non verificarsi.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 198

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte