Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Interesse concreto ed attuale del ricorrente del giudizio a quo a una pronuncia di illegittimità costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - basata sul rilievo che il rimettente non avrebbe chiarito se l'impresa artigiana, i cui beni erano stati sottoposti a confisca di prevenzione, potesse essere comunque assoggettata a fallimento e, se pertanto, il ricorrente avesse in concreto la possibilità di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie in quella sede. Sussiste l'interesse concreto e attuale del creditore ad essere ammesso - previa dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - alla speciale procedura di liquidazione dei crediti disciplinata dal citato art. 1, commi 194 e seguenti, a prescindere dalla eventuale facoltà di presentare istanza di fallimento, posto che l'effettiva apertura della procedura concorsuale è subordinata ad una situazione di insolvenza che potrebbe non verificarsi.