Sentenza 26/2019 (ECLI:IT:COST:2019:26)
Massima numero 42238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42237  42239


Titolo
Misure di prevenzione - Confisca di beni alla criminalità organizzata - Tutela dei terzi creditori - Disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 - Soggetti legittimati a proporre domanda di ammissione del credito - Limitazione alle sole categorie di creditori espressamente previste - Radicale e ingiustificato sacrificio dei diritti della generalità dei creditori di buona fede e disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).». La disciplina censurata dalla Corte di cassazione - nel limitare, nei procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, alle specifiche categorie di creditori ivi menzionati la possibilità di ottenere soddisfacimento dei propri crediti sui beni del debitore attinti da confisca di prevenzione - pregiudica irreparabilmente, senza alcuna ragione plausibile, i diritti della generalità dei creditori di buona fede (diversi dai titolari di credito da lavoro subordinato, già inclusi fra i creditori legittimati dalla sentenza n. 94 del 2015) e, in particolare, del creditore non ipotecario, cui l'accesso allo speciale procedimento di liquidazione è precluso dal mancato esperimento, anteriormente alla trascrizione del sequestro, di una procedura esecutiva che potrebbe non avere avuto ancora la possibilità di promuovere o che in buona fede potrebbe non avere ancora promosso. Il sacrificio radicale - stante il generale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati - dell'interesse del creditore, pur in presenza delle condizioni ritenute idonee a evitare condotte collusive dall'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, si risolve in una restrizione sproporzionata - in quanto eccessiva rispetto al pur legittimo scopo antielusivo perseguito - del diritto patrimoniale del creditore medesimo, in violazione del parametro evocato anche sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra creditori. La disposizione censurata va pertanto conservata nella sola parte che recita: «[i] creditori [...] sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206». Resta ferma la necessità di verificare, ai sensi del comma 200, la presenza di tutte le condizioni previste dal citato art. 52 ai fini del soddisfacimento del diritto vantato da ciascun creditore. (Precedente citato: sentenza n. 94 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 198

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte