Sentenza 27/2019 (ECLI:IT:COST:2019:27)
Massima numero 41655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  22/01/2019;  Decisione del  22/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41654  41656


Titolo
Thema decidendum - Questioni e censure proposte dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013, sono inammissibili gli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte ricorrente nel giudizio a quo. Si tratta, infatti, di censure non fatte proprie dal giudice a quo e tese ad allargare il thema decidendum, che, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  29/10/2013  n. 40  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte