Sentenza 27/2019 (ECLI:IT:COST:2019:27)
Massima numero 41655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/01/2019; Decisione del
22/01/2019
Deposito del 27/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Thema decidendum - Questioni e censure proposte dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Thema decidendum - Questioni e censure proposte dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013, sono inammissibili gli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte ricorrente nel giudizio a quo. Si tratta, infatti, di censure non fatte proprie dal giudice a quo e tese ad allargare il thema decidendum, che, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013, sono inammissibili gli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte ricorrente nel giudizio a quo. Si tratta, infatti, di censure non fatte proprie dal giudice a quo e tese ad allargare il thema decidendum, che, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
29/10/2013
n. 40
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte