Gioco e scommesse - Norme della Regione Abruzzo - Autorizzazione all'installazione di apparecchi per il gioco lecito - Inclusione, nell'elenco dei luoghi sensibili rispetto ai quali occorre rispettare le distanze minime, delle caserme militari - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lett. h), e terzo, Cost., nella parte in cui include anche le caserme militari tra i luoghi sensibili che devono trovarsi ad una distanza minima dagli esercizi per il gioco lecito. Le Regioni possono prevedere distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti in virtù delle finalità di preminente carattere socio-sanitario di tali discipline, ascrivibili alla materia di legislazione concorrente della tutela della salute. Né tale inclusione appare irragionevole, in quanto le caserme sono centri di aggregazione di soggetti - nella maggior parte dei casi giovani - che ben possono considerarsi più esposti ai rischi legati ai giochi leciti ed inoltre in esse possono transitare soggetti in difficoltà, che cercano tutela e protezione, quindi potenzialmente più esposti a quei fenomeni di debolezza psichica su cui s'innesta la ludopatia. (Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017 e n. 300 del 2011).
Se la disciplina dei giochi leciti può essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, per le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e per l'individuazione dei giochi leciti, profili che evocano finalità di prevenzione dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico, ciò tuttavia non comporta che ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricada nella competenza statale, ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati "sensibili", al fine di prevenire il fenomeno della "ludopatia". (Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006).