Sentenza 28/2019 (ECLI:IT:COST:2019:28)
Massima numero 42183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  23/01/2019;  Decisione del  23/01/2019
Deposito del 28/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42182  42184


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Adeguamento del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) - Prevista riserva di legge, anziché di atto amministrativo - Disposizione manifestamente correlata con la norma regionale impugnata dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 11, comma 4-bis, della legge Reg. Abruzzo n. 45 del 2007, aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 44 del 2011, che stabilisce una riserva di legge per l'adeguamento del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR). Tale previsione, quantunque estranea alle censure del ricorrente, è manifestamente correlata con la norma regionale impugnata, perché è all'origine del vizio della stessa, evidenziando così la necessità di estendere ad essa la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  19/12/2007  n. 45  art. 11  co. 4

legge della Regione Abruzzo  29/12/2011  n. 44  art. 11  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte