Sentenza 29/2019 (ECLI:IT:COST:2019:29)
Massima numero 42312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  21/01/2019;  Decisione del  21/01/2019
Deposito del 28/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42313  42314  42315  42316  42317


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della disposizione oggetto di censura - Norme prive di attinenza con i precetti costituzionali evocati - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione oggetto di censura (c.d. aberratio ictus), formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ. Posto che il giudizio principale verte sull'inadempimento di un datore di lavoro che non ha eseguito l'ordine giudiziale di riassunzione e ha rifiutato senza alcun legittimo motivo la prestazione ritualmente offerta dal lavoratore, il rimettente richiede uno scrutinio unitario sul "combinato disposto" delle tre citate disposizioni, relative alla disciplina della mora del creditore, chiamate a regolare la fattispecie controversa e suscettibili di produrre il vulnus denunciato.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 1206  co. 

codice civile    n.   art. 1207  co. 

codice civile    n.   art. 1217  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte