Sentenza 29/2019 (ECLI:IT:COST:2019:29)
Massima numero 42312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
21/01/2019; Decisione del
21/01/2019
Deposito del 28/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della disposizione oggetto di censura - Norme prive di attinenza con i precetti costituzionali evocati - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della disposizione oggetto di censura - Norme prive di attinenza con i precetti costituzionali evocati - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione oggetto di censura (c.d. aberratio ictus), formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ. Posto che il giudizio principale verte sull'inadempimento di un datore di lavoro che non ha eseguito l'ordine giudiziale di riassunzione e ha rifiutato senza alcun legittimo motivo la prestazione ritualmente offerta dal lavoratore, il rimettente richiede uno scrutinio unitario sul "combinato disposto" delle tre citate disposizioni, relative alla disciplina della mora del creditore, chiamate a regolare la fattispecie controversa e suscettibili di produrre il vulnus denunciato.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione oggetto di censura (c.d. aberratio ictus), formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ. Posto che il giudizio principale verte sull'inadempimento di un datore di lavoro che non ha eseguito l'ordine giudiziale di riassunzione e ha rifiutato senza alcun legittimo motivo la prestazione ritualmente offerta dal lavoratore, il rimettente richiede uno scrutinio unitario sul "combinato disposto" delle tre citate disposizioni, relative alla disciplina della mora del creditore, chiamate a regolare la fattispecie controversa e suscettibili di produrre il vulnus denunciato.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 1206
co.
codice civile
n.
art. 1207
co.
codice civile
n.
art. 1217
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte