Sentenza 29/2019 (ECLI:IT:COST:2019:29)
Massima numero 42313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  21/01/2019;  Decisione del  21/01/2019
Deposito del 28/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42312  42314  42315  42316  42317


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Questioni dal carattere non manipolativo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto il "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ., non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni, formulata in ragione del carattere manipolativo dell'intervento richiesto, in mancanza di "rime costituzionalmente obbligate". Il rimettente si propone di applicare, nell'ambito dei rapporti di lavoro, la disciplina generale della mora del creditore - che obbliga il creditore moroso a eseguire la controprestazione e non soltanto a risarcire il danno - interpretata invece in origine dalla Corte di cassazione in maniera restrittiva, tramite la qualificazione in senso meramente risarcitorio delle obbligazioni del datore di lavoro cedente che non riammetta nell'impresa il lavoratore ceduto, dopo l'accertamento della nullità, dell'inefficacia o dell'inopponibilità della cessione del ramo di azienda.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 1206  co. 

codice civile    n.   art. 1207  co. 

codice civile    n.   art. 1217  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte