Thema decidendum - Sopravvenuto nuovo orientamento della Corte di cassazione - Permanenza delle questioni, come formulate dal rimettente - Esclusione della restituzione degli atti e della inammissibilità delle questioni.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ., non sono accolte le richieste di restituzione degli atti e di dichiarazione di inammissibilità delle questioni, formulate a seguito del nuovo orientamento della Corte di cassazione, che ha inciso sul tema del decidere successivamente all'ordinanza di rimessione. Il mutamento della giurisprudenza postula uno scrutinio di merito, anche per ragioni di economia ed efficienza del processo costituzionale, in quanto le questioni sollevate permangono inalterate nei loro termini salienti e il sindacato della Corte costituzionale pertanto, non può arrestarsi in limine a un ordine di restituzione degli atti o al rilievo della inammissibilità delle questioni proposte.
Alla stregua del principio di effettività della tutela giurisdizionale in sede costituzionale, la restituzione degli atti deve essere disposta allorché sopravvengono mutamenti del quadro normativo, che impongano al rimettente di rinnovare la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni. (Precedente citato: sentenza n. 186 del 2013).