Sentenza 29/2019 (ECLI:IT:COST:2019:29)
Massima numero 42317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
21/01/2019; Decisione del
21/01/2019
Deposito del 28/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Lavoro e occupazione - Disciplina della mora del creditore - Applicabilità all'ambito dei rapporti di lavoro e, in particolare, al datore cedente moroso - Mancata ottemperanza all'ordine di riammettere il lavoratore in caso di nullità del trasferimento d'azienda - Natura "risarcitoria" dell'obbligazione derivante, come intrepretata dal diritto vivente al momento dell'ordinanza di rimessione - Sopravvenuto nuovo orientamento che le attribuisce natura "retributiva" - Spettanza al rimettente della rivalutazione della questione interpretativa nel giudizio principale - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Lavoro e occupazione - Disciplina della mora del creditore - Applicabilità all'ambito dei rapporti di lavoro e, in particolare, al datore cedente moroso - Mancata ottemperanza all'ordine di riammettere il lavoratore in caso di nullità del trasferimento d'azienda - Natura "risarcitoria" dell'obbligazione derivante, come intrepretata dal diritto vivente al momento dell'ordinanza di rimessione - Sopravvenuto nuovo orientamento che le attribuisce natura "retributiva" - Spettanza al rimettente della rivalutazione della questione interpretativa nel giudizio principale - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Roma in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ., che disciplinano la mora del creditore, nel presupposto che esse limitino la tutela del lavoratore ceduto al risarcimento del danno, anche dopo la sentenza che abbia accertato l'illegittimità o l'inefficacia del trasferimento del ramo di azienda. La convergenza tra le sopravvenute enunciazioni di principio delle Sez. unite della Cassazione e l'assunto del rimettente priva di fondamento le questioni sollevate, insorte sulla base di un'interpretazione di segno antitetico. Secondo l'orientamento indicato come diritto vivente al momento dell'ordinanza di rimessione, infatti, le disposizioni censurate qualificavano l'obbligo del datore di lavoro moroso - che non ottemperasse all'ordine di riammettere il lavoratore nell'impresa, dopo l'accertamento della nullità della cessione del ramo di azienda - in termini risarcitori. Nel sopravvenuto orientamento, invece, le citate Sez. unite evincono l'obbligo, di portata tendenzialmente generale, del datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore non riammesso in servizio neppure dopo la pronuncia del giudice che abbia ripristinato la vigenza dell'originario rapporto di lavoro. Una prospettiva costituzionalmente orientata impone, infatti, di rimeditare la regola della corrispettività tra diritto alla retribuzione e prestazione lavorativa effettivamente resa, in quanto il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe l'efficacia dei rimedi che l'ordinamento appresta per il lavoratore. Spetterà al rimettente rivalutare la questione interpretativa dibattuta nel giudizio principale, che investe il diritto del lavoratore ceduto, già retribuito dal cessionario, di rivendicare la retribuzione anche nei confronti del cedente. (Precedenti citati: sentenza n. 233 del 2003 e n. 56 del 1985).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Roma in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ., che disciplinano la mora del creditore, nel presupposto che esse limitino la tutela del lavoratore ceduto al risarcimento del danno, anche dopo la sentenza che abbia accertato l'illegittimità o l'inefficacia del trasferimento del ramo di azienda. La convergenza tra le sopravvenute enunciazioni di principio delle Sez. unite della Cassazione e l'assunto del rimettente priva di fondamento le questioni sollevate, insorte sulla base di un'interpretazione di segno antitetico. Secondo l'orientamento indicato come diritto vivente al momento dell'ordinanza di rimessione, infatti, le disposizioni censurate qualificavano l'obbligo del datore di lavoro moroso - che non ottemperasse all'ordine di riammettere il lavoratore nell'impresa, dopo l'accertamento della nullità della cessione del ramo di azienda - in termini risarcitori. Nel sopravvenuto orientamento, invece, le citate Sez. unite evincono l'obbligo, di portata tendenzialmente generale, del datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore non riammesso in servizio neppure dopo la pronuncia del giudice che abbia ripristinato la vigenza dell'originario rapporto di lavoro. Una prospettiva costituzionalmente orientata impone, infatti, di rimeditare la regola della corrispettività tra diritto alla retribuzione e prestazione lavorativa effettivamente resa, in quanto il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe l'efficacia dei rimedi che l'ordinamento appresta per il lavoratore. Spetterà al rimettente rivalutare la questione interpretativa dibattuta nel giudizio principale, che investe il diritto del lavoratore ceduto, già retribuito dal cessionario, di rivendicare la retribuzione anche nei confronti del cedente. (Precedenti citati: sentenza n. 233 del 2003 e n. 56 del 1985).
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 1206
co.
codice civile
n.
art. 1207
co.
codice civile
n.
art. 1217
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6