Prospettazione della questione incidentale - Valutazione non implausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. Il rimettente ha effettuato una valutazione non implausibile, sul punto, della questione.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale è prerogativa del rimettente, mentre alla Corte costituzionale spetta verificare esclusivamente che la sua valutazione sia avvalorata da una motivazione non implausibile e che i presupposti di esistenza del giudizio non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti nel momento in cui la questione è proposta, non potendo essa sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice a quo, eventualmente anche in via implicita con il supporto di argomenti non arbitrari. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2018, n. 53 del 2017, n. 241 del 2016, n. 262 del 2015, n. 120 del 2015, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010, n. 34 del 2010 e n. 62 del 1992).