Sentenza 30/2019 (ECLI:IT:COST:2019:30)
Massima numero 42320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/01/2019; Decisione del
22/01/2019
Deposito del 28/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento additivo-manipolativo - Necessità di verificare nel merito le scelte del legislatore - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento additivo-manipolativo - Necessità di verificare nel merito le scelte del legislatore - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il carattere additivo-manipolativo dell'intervento auspicato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. La possibilità che il legislatore disciplini variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative non esclude che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere razionalmente giustificabili, in quanto fondate su valide e sostanziali ragioni, con la conseguente necessità di verificare nel merito le scelte operate dal legislatore. (Precedente citato: sentenza n. 160 del 1974).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il carattere additivo-manipolativo dell'intervento auspicato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. La possibilità che il legislatore disciplini variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative non esclude che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere razionalmente giustificabili, in quanto fondate su valide e sostanziali ragioni, con la conseguente necessità di verificare nel merito le scelte operate dal legislatore. (Precedente citato: sentenza n. 160 del 1974).
Atti oggetto del giudizio
legge
29/04/1949
n. 264
art. 32
co. 1
legge
24/12/2007
n. 247
art. 1
co. 55
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte