Sentenza 30/2019 (ECLI:IT:COST:2019:30)
Massima numero 42322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/01/2019;  Decisione del  22/01/2019
Deposito del 28/02/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42318  42319  42320  42321


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Lavoratori agricoli a tempo indeterminato - Indennità di disoccupazione agricola - Ritenuta non spettanza in caso di licenziamento dopo aver lavorato 270 o più giornate in un anno - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore - Diversa interpretazione delle disposizioni censurate - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 32, primo comma, lett. a), della legge n. 264 del 1949 e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, che prevedono la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, rispettivamente pari alla differenza tra il numero di 270 e quello delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno (sino a un massimo di 180) [giornate "non lavorate"], e pari al numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate [giornate "lavorate"]. La ricostruzione dei dati normativi operata dal rimettente e la disciplina risalente e stratificata - per cui essa escluderebbe la corresponsione ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti assicurativi, il trattamento di disoccupazione se licenziati dopo aver lavorato per 270 giornate - non escludono una diversa interpretazione delle disposizioni vigenti, tale da fornire tutela a detti lavoratori; all'accertamento del requisito contributivo - che consiste nell'aver conseguito un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente - non può non far seguito, infatti, l'effettiva erogazione della prestazione che allo stesso corrisponde. Pertanto si deve intendere che il lavoratore licenziato ottenga l'indennità in esame pur dopo aver raggiunto o superato le 270 giornate lavorate, dovendosi orientare l'interpretazione delle disposizioni censurate nella direzione di una tutela, e non di una totale privazione della stessa. Va, inoltre, escluso che tali lavoratori siano discriminati sia rispetto agli altri lavoratori a tempo indeterminato sia ai lavoratori agricoli a tempo determinato, dal momento che una diversa disciplina della tutela contro la disoccupazione non può ritenersi, di per sé, lesiva del principio di eguaglianza, quando, come nel caso di specie, si ravvisano giustificazioni per entrambe le differenziazioni. Spetta, infine, al legislatore, alla luce delle trasformazioni nel frattempo intervenute nell'organizzazione delle imprese agricole, valutare se dettare una nuova disciplina dei trattamenti di disoccupazione dei lavoratori agricoli. (Precedenti citati: sentenze n. 53 del 2017, n. 192 del 2005, n. 497 del 1988 e n. 213 del 1986).

Per la Corte costituzionale, il regime peculiare del trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli prevede l'erogazione dell'indennità nell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento della cessazione del rapporto di lavoro, qualificandola sostanzialmente come una forma di integrazione salariale concessa ex post. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2017 e n. 53 del 2017).

Secondo la Corte costituzionale, il legislatore ha la possibilità di disciplinare variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative con il limite che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere razionalmente giustificabili, in quanto fondate su valide e sostanziali ragioni. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2017 e n. 160 del 1974).



Atti oggetto del giudizio

legge  29/04/1949  n. 264  art. 32  co. 1

legge  24/12/2007  n. 247  art. 1  co. 55

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte