Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Questione sollevata dal giudice indicato come competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di conflitto di competenza - Sussistenza, stante la necessità di fugare una "zona d'ombra" nel controllo di costituzionalità. (Classif. 112005).
Il giudice indicato quale competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di conflitto di competenza può sollevare questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma sulla competenza stabilita dalla Cassazione. Va in questo senso rimeditato il precedente orientamento che ha sinora considerato tali questioni inammissibili per difetto di rilevanza, in ragione dell’autorità di giudicato delle decisioni assunte dalla medesima Corte in materia. La norma sulla competenza stabilita dalla Cassazione, in quanto presupposto della instaurazione e successiva celebrazione del giudizio, non può infatti dirsi ancora (compiutamente) “applicata” al caso concreto e, ove dichiarata costituzionalmente illegittima, il giudice indicato come competente – al pari del giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento – deve astenersi dal farne applicazione, con conseguente rilevanza della questione sollevata. Diversamente si determinerebbe una “zona d’ombra” nel controllo di costituzionalità, incompatibile con il compito proprio della Corte costituzionale di verificare che la legge, così come interpretata in ultima istanza dalla Corte di cassazione, non si ponga in contrasto con la Costituzione. (Precedenti: S. 111/2023 - mass. 44766; S. 13/2022; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2014; S. 387/1996. Sul precedente orientamento: S. 103/2023; S. 95/2020 - mass. 42966; O. 306/2013 - mass. 37540; O. 222/1997 - mass. 23391; S. 294/1995 - mass. 21729; S. 25/1989 - mass. 12733).