Sentenza 31/2019 (ECLI:IT:COST:2019:31)
Massima numero 41727
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
22/01/2019; Decisione del
22/01/2019
Deposito del 01/03/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Riserva allo Stato del maggior gettito derivante dall'aumento del suo importo - Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017, di determinazione dell'importo suddetto a carico della Regione autonoma Sardegna per gli anni 2012 e 2013 - Conflitti di attribuzione proposti dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato - Violazione delle norme di attuazione dello statuto speciale e dell'autonomia finanziaria regionale - Dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere esercitato - Conseguente annullamento, in parte qua, dei decreti ministeriali impugnati.
Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Riserva allo Stato del maggior gettito derivante dall'aumento del suo importo - Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017, di determinazione dell'importo suddetto a carico della Regione autonoma Sardegna per gli anni 2012 e 2013 - Conflitti di attribuzione proposti dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato - Violazione delle norme di attuazione dello statuto speciale e dell'autonomia finanziaria regionale - Dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere esercitato - Conseguente annullamento, in parte qua, dei decreti ministeriali impugnati.
Testo
È dichiarato che non spettava allo Stato adottare i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017 - e sono pertanto annullati, per l'effetto, in parte qua - nella parte in cui, rispettivamente, la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 3.136.759,98 e euro 2.817.523,18 sul capitolo 2368, art. 6, capo X, dell'entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del MEF. I decreti indicati - che, per gli anni 2012 e 2013, dispongono che la Regione resistente è chiamata a versare allo Stato la somma corrispondente al maggior gettito della tassa automobilistica, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano - contrastano con gli agli artt. 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale, nonché con le sue norme di attuazione, di cui agli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016, in quanto, nella parte riferita alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna, indipendentemente dal principio di prevalenza della fonte, violano il principio di successione delle leggi nel tempo. Le norme indicate, infatti, in vigore al momento dell'emanazione dei suddetti decreti, prevedono che la compartecipazione regionale al tributo - fissata dall'art. 8 dello statuto nella misura dei sette decimi del gettito - non può essere oggetto di riserva erariale. (Precedente citato: sentenza n. 6 del 2019).
È dichiarato che non spettava allo Stato adottare i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017 - e sono pertanto annullati, per l'effetto, in parte qua - nella parte in cui, rispettivamente, la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 3.136.759,98 e euro 2.817.523,18 sul capitolo 2368, art. 6, capo X, dell'entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del MEF. I decreti indicati - che, per gli anni 2012 e 2013, dispongono che la Regione resistente è chiamata a versare allo Stato la somma corrispondente al maggior gettito della tassa automobilistica, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano - contrastano con gli agli artt. 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale, nonché con le sue norme di attuazione, di cui agli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016, in quanto, nella parte riferita alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna, indipendentemente dal principio di prevalenza della fonte, violano il principio di successione delle leggi nel tempo. Le norme indicate, infatti, in vigore al momento dell'emanazione dei suddetti decreti, prevedono che la compartecipazione regionale al tributo - fissata dall'art. 8 dello statuto nella misura dei sette decimi del gettito - non può essere oggetto di riserva erariale. (Precedente citato: sentenza n. 6 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
21/09/2016
n.
art.
co.
08/05/2017
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
statuto regione Sardegna
art. 54
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 09/06/2016
n. 114
art. 15
decreto legislativo 09/06/2016
n. 114
art. 18