Imposte e tasse - Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle) - Riapertura dei termini (c.d. rottamazione-bis) - Estensione ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 172 del 2017, in quanto introduce la cosiddetta "rottamazione-bis", con la quale vengono riaperti i termini della rottamazione per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, e per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, e viene estesa la rottamazione ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. La disciplina della "rottamazione delle cartelle" è riconducibile alla materia della riscossione mediante ruoli, in quanto l'intervento del legislatore statale non è principalmente diretto a disciplinare i tributi e le relative sanzioni, bensì a riorganizzare la procedura esecutiva in questione; quest'ultima, in ragione dello scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia e dell'attribuzione delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate-riscossione, è caratterizzata da esigenze unitarie che impongono - vertendosi in materia di coordinamento del sistema tributario - una disciplina centralizzata ed omogenea per le Regioni e gli enti interessati, rispetto alla quale non può assumere rilievo il fatto che siano coinvolte anche le imposte "proprie" delle Regioni. (Precedente citato: sentenza n. 29 del 2018).