Ordinanza 32/2019 (ECLI:IT:COST:2019:32)
Massima numero 42308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
08/01/2019; Decisione del
08/01/2019
Deposito del 01/03/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Massime associate alla pronuncia:
42307
Titolo
Imposte e tasse - Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle) - Riapertura dei termini (c.d. rottamazione-bis) per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni per la sanatoria delle ingiunzioni fiscali notificate fino al 16 ottobre 2017 - Possibilità di non aderire alla definizione agevolata alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni che utilizzano, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale - Omesso riconoscimento della medesima facoltà agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria regionale, nonché disparità di trattamento e irragionevolezza - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle) - Riapertura dei termini (c.d. rottamazione-bis) per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni per la sanatoria delle ingiunzioni fiscali notificate fino al 16 ottobre 2017 - Possibilità di non aderire alla definizione agevolata alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni che utilizzano, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale - Omesso riconoscimento della medesima facoltà agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria regionale, nonché disparità di trattamento e irragionevolezza - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 Cost. - dell'art. 1, comma 11-quater, del d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 172 del 2017, in quanto consente di non aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016 alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni che utilizzano, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale, con riferimento ai provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, mentre non riconosce la medesima facoltà di scelta agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale. La disposizione impugnata si inserisce nell'ambito della riforma della riscossione mediante ruoli, caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una regolamentazione centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati, che legittima l'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato del "coordinamento del sistema tributario". Dall'ambito specifico e limitato della riforma, che trova la sua ratio giustificatrice nell'affidamento della riscossione delle imposte ad Equitalia, prima, e all'ente ad essa succeduto, poi, tramite la emissione di ruoli, rimane dunque estraneo il sistema dell'ingiunzione, che è gestito dagli enti impositori, direttamente ovvero tramite affidamento a terzi, risultando quindi corretto che rispetto a questa procedura esecutiva sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell'ordinario riparto di competenze. (Precedente citato: sentenza n. 29 del 2018).
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 Cost. - dell'art. 1, comma 11-quater, del d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 172 del 2017, in quanto consente di non aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016 alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni che utilizzano, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale, con riferimento ai provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, mentre non riconosce la medesima facoltà di scelta agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale. La disposizione impugnata si inserisce nell'ambito della riforma della riscossione mediante ruoli, caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una regolamentazione centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati, che legittima l'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato del "coordinamento del sistema tributario". Dall'ambito specifico e limitato della riforma, che trova la sua ratio giustificatrice nell'affidamento della riscossione delle imposte ad Equitalia, prima, e all'ente ad essa succeduto, poi, tramite la emissione di ruoli, rimane dunque estraneo il sistema dell'ingiunzione, che è gestito dagli enti impositori, direttamente ovvero tramite affidamento a terzi, risultando quindi corretto che rispetto a questa procedura esecutiva sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell'ordinario riparto di competenze. (Precedente citato: sentenza n. 29 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
16/10/2017
n. 148
art. 1
co. 11
legge
04/12/2017
n. 172
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte