Sentenza 33/2019 (ECLI:IT:COST:2019:33)
Massima numero 42323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 04/03/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Ravvisata pregiudizialità tra le questioni sollevate e la decisione del merito - Motivazione plausibile del rimettente - Rilevanza delle questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Ravvisata pregiudizialità tra le questioni sollevate e la decisione del merito - Motivazione plausibile del rimettente - Rilevanza delle questioni.
Testo
Sono rilevanti le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Lazio, sez. prima ter, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma, in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, Cost. - dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31 del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, nonché l'art. 1, commi 110 e 111, della legge reg. Campania n. 16 del 2014, sussistendo il rapporto di pregiudizialità che il rimettente ravvisa tra tali questioni e la decisione definitiva del ricorso. L'eventuale illegittimità delle disposizioni censurate incide, infatti, sul procedimento principale, come richiesto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1957 e costantemente confermato dalla giurisprudenza costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2014, n. 91 del 2013, n. 236 del 2012 e n. 224 del 2012).
Sono rilevanti le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Lazio, sez. prima ter, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma, in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, Cost. - dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31 del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, nonché l'art. 1, commi 110 e 111, della legge reg. Campania n. 16 del 2014, sussistendo il rapporto di pregiudizialità che il rimettente ravvisa tra tali questioni e la decisione definitiva del ricorso. L'eventuale illegittimità delle disposizioni censurate incide, infatti, sul procedimento principale, come richiesto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1957 e costantemente confermato dalla giurisprudenza costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2014, n. 91 del 2013, n. 236 del 2012 e n. 224 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 28
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 28
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 29
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 30
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 31
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 19
co. 1
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
legge della Regione Campania
07/08/2014
n. 16
art. 1
co. 110
legge della Regione Campania
07/08/2014
n. 16
art. 1
co. 111
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 77
co. 2
Costituzione
art. 95
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Carta europea dell'autonomia locale
n.
art. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23