Sentenza 33/2019 (ECLI:IT:COST:2019:33)
Massima numero 42324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 04/03/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni - Elenco delle funzioni fondamentali - Obbligo del relativo esercizio - Denunciata violazione dei principi di buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni - Elenco delle funzioni fondamentali - Obbligo del relativo esercizio - Denunciata violazione dei principi di buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima ter, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma, in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, Cost., dell'art. 14, commi 26 e 27, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif., nella legge n. 135 del 2012, che stabiliscono l'obbligo dei Comuni di esercitare le funzioni fondamentali di cui sono titolari e provvedono alla loro elencazione. Il rimettente non indica le ragioni che depongono per l'applicabilità delle citate disposizioni e per la pregiudizialità delle questioni ai fini della risoluzione della controversia nel giudizio principale, ove l'interesse alla tutela azionata dai ricorrenti è scaturito dalla preclusione a gestire le funzioni fondamentali autonomamente, dato l'obbligo loro imposto, in quanto Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000, se montani), di esercitarle in forma associata. (Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2018, n. 209 del 2017 e n. 119 del 2017).
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima ter, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma, in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, Cost., dell'art. 14, commi 26 e 27, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif., nella legge n. 135 del 2012, che stabiliscono l'obbligo dei Comuni di esercitare le funzioni fondamentali di cui sono titolari e provvedono alla loro elencazione. Il rimettente non indica le ragioni che depongono per l'applicabilità delle citate disposizioni e per la pregiudizialità delle questioni ai fini della risoluzione della controversia nel giudizio principale, ove l'interesse alla tutela azionata dai ricorrenti è scaturito dalla preclusione a gestire le funzioni fondamentali autonomamente, dato l'obbligo loro imposto, in quanto Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000, se montani), di esercitarle in forma associata. (Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2018, n. 209 del 2017 e n. 119 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 26
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 27
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 19
co. 1
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 77
co. 2
Costituzione
art. 95
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Carta europea dell'autonomia locale
n.
art. 3