Straniero – Immigrazione – Sanzione sostitutiva dell’espulsione – Reingresso illegittimo nel territorio dello Stato – Revoca della sanzione sostitutiva – Giudice competente – Giudice dell’esecuzione anziché giudice che accerti il reato di reingresso, nell’interpretazione della Corte di cassazione – Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, della presunzione di non colpevolezza e del diritto di difesa – Insussistenza alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 245003).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui – nell’interpretazione risultante dalla sentenza della Corte di cassazione in sede di risoluzione del conflitto di competenza insorto nel giudizio a quo – attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sull’istanza di revoca della sanzione sostitutiva dell’espulsione anche prima dell’accertamento definitivo del reato di illecito reingresso addebitato allo straniero da parte del giudice della cognizione. Diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, la Cassazione nella sentenza citata ha sì indicato nel giudice dell’esecuzione – anziché in quello della cognizione – l’autorità giudiziaria competente a disporre la revoca della misura alternativa, ma non ha precisato se il reato debba essere autonomamente accertato dallo stesso giudice dell’esecuzione, ovvero se quest’ultimo sia tenuto semplicemente a prendere atto del relativo accertamento compiuto, con sentenza definitiva, dal giudice di cognizione competente. Alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, tale alternativa va sciolta nel senso che l’istanza di revoca potrà essere presentata al giudice dell’esecuzione, ed essere da questi accolta, soltanto sulla base dell’accertamento definitivo, da parte del giudice di cognizione, del delitto di illecito reingresso compiuto dallo straniero; risulterebbero altrimenti violati il principio di ragionevolezza, per l’illogica duplicazione di procedimenti, suscettibili di sfociare in esiti contrapposti, nonché il diritto di difesa dell’imputato e la presunzione di non colpevolezza, per l’assenza nel giudizio di esecuzione delle garanzie che connotano invece il giudizio di cognizione.