Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Modificazioni delle disposizioni censurate - Omesso richiamo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Riferibilità, in base al suo contenuto, alle disposizioni applicabili nel giudizio a quo, come sostituite o modificate.
Benché il dispositivo dell'ordinanza di rimessione faccia riferimento all'art. 14, commi da 26 a 31, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, senza richiamare le successive modificazioni che alcune disposizioni hanno subito, si può comunque ritenere che il rimettente abbia preso in considerazione il contenuto normativo delle disposizioni censurate come effettivamente applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame e sulla cui base è stata adottata la circolare impugnata. Va considerato, infatti, che il contenuto dell'ordinanza, riportando il testo delle disposizioni censurate, fa riferimento a quelle risultanti dalle modifiche e sostituzioni apportate dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito.
L'oggetto del giudizio costituzionale deve essere individuato interpretando il dispositivo dell'ordinanza di rimessione con la sua motivazione. (Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016).