Sentenza 33/2019 (ECLI:IT:COST:2019:33)
Massima numero 42328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 04/03/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciato vulnus del principio di responsabilità politica degli organi democraticamente eletti - Inconferenza del parametro - Non fondatezza della questione.
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciato vulnus del principio di responsabilità politica degli organi democraticamente eletti - Inconferenza del parametro - Non fondatezza della questione.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima ter, in riferimento all'art. 95 Cost., dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, che disciplina l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000, se montani). Il riferimento al parametro di cui all'art. 95 Cost. appare non conferente, attesa la sua riferibilità solo all'indirizzo politico del Governo; in ogni caso, se è indubbio che l'autonomia degli enti locali territoriali vada in primo luogo intesa quale potere di indirizzo politico-amministrativo, tuttavia nell'ordinamento già da tempo sono previsti gli istituti della unione di Comuni e della convenzione, forme associative che risultano una proiezione degli enti stessi, rappresentative di questi ultimi, i quali rimangono capaci di tradurre il proprio indirizzo politico in una reale azione di influenza sull'esercizio in forma associata delle funzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2016, sentenze n. 456 del 2005, n. 244 del 2005, n. 229 del 2001 e n. 77 del 1987).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima ter, in riferimento all'art. 95 Cost., dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, che disciplina l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000, se montani). Il riferimento al parametro di cui all'art. 95 Cost. appare non conferente, attesa la sua riferibilità solo all'indirizzo politico del Governo; in ogni caso, se è indubbio che l'autonomia degli enti locali territoriali vada in primo luogo intesa quale potere di indirizzo politico-amministrativo, tuttavia nell'ordinamento già da tempo sono previsti gli istituti della unione di Comuni e della convenzione, forme associative che risultano una proiezione degli enti stessi, rappresentative di questi ultimi, i quali rimangono capaci di tradurre il proprio indirizzo politico in una reale azione di influenza sull'esercizio in forma associata delle funzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2016, sentenze n. 456 del 2005, n. 244 del 2005, n. 229 del 2001 e n. 77 del 1987).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 28
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 28
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 29
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 30
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 31
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 19
co. 1
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 95
Altri parametri e norme interposte