Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata - Contesto di Comuni obbligati e non - Obbligo generalizzato, anche quando non idoneo a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi, i risparmi di spesa attesi - Violazione dei principi autonomistico, di buon andamento, di differenziazione e adeguatezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost., nel combinato disposto con gli artt. 5, 97 e 118 Cost. - l'art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif., nella legge n. 122 del 2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare - al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento. La previsione generalizzata dell'obbligo censurato non consente di considerare quelle situazioni in cui la convenzione o l'unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi, quei risparmi di spesa richiamati come finalità dell'intera disciplina: in tali casi, il sacrificio imposto all'autonomia comunale non è in grado di raggiungere l'obiettivo cui è diretta la normativa, la quale finisce così per imporre un sacrificio non necessario, non superando il test di proporzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 88 del 2018, n. 17 del 2018, n. 169 del 2017, n. 10 del 2016, n. 272 del 2015, n. 156 del 2015 e n. 113 del 2011).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli interventi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che incidono sull'autonomia degli enti territoriali devono svolgersi secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2014).