Sentenza 33/2019 (ECLI:IT:COST:2019:33)
Massima numero 42332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 04/03/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali, nonché della disciplina costituzionale relativa all'istituzione di nuovi Comuni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali, nonché della disciplina costituzionale relativa all'istituzione di nuovi Comuni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima ter, in riferimento agli artt. 114, 119 e 133, secondo comma, Cost., dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, che disciplina l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000, se montani). Esclusa l'esistenza di una riserva costituzionale di esercizio individuale delle funzioni fondamentali - che renderebbe illegittimi gli stessi istituti associativi degli enti locali a prescindere dalla loro obbligatorietà - la prospettazione è palesemente insostenibile, riguardando l'intervento del legislatore statale le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali e non presentando, pertanto, alcuna attinenza con la disciplina che regola l'istituzione di nuovi Comuni o la modifica delle loro circoscrizioni, e non prevedendo la fusione dei piccoli Comuni. (Precedente citato: sentenza n. 44 del 2014).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima ter, in riferimento agli artt. 114, 119 e 133, secondo comma, Cost., dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, che disciplina l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000, se montani). Esclusa l'esistenza di una riserva costituzionale di esercizio individuale delle funzioni fondamentali - che renderebbe illegittimi gli stessi istituti associativi degli enti locali a prescindere dalla loro obbligatorietà - la prospettazione è palesemente insostenibile, riguardando l'intervento del legislatore statale le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali e non presentando, pertanto, alcuna attinenza con la disciplina che regola l'istituzione di nuovi Comuni o la modifica delle loro circoscrizioni, e non prevedendo la fusione dei piccoli Comuni. (Precedente citato: sentenza n. 44 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 28
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 28
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 29
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 30
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 31
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 19
co. 1
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte