Sentenza 33/2019 (ECLI:IT:COST:2019:33)
Massima numero 42333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 04/03/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Rinvio "interno" all'ordinanza - Ulteriore motivazione specifica, sia pure sintetica - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Rinvio "interno" all'ordinanza - Ulteriore motivazione specifica, sia pure sintetica - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - perché le questioni sarebbero solo enunciate nell'ordinanza e in alcun modo sviluppate e motivate - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 110 e 111, della legge reg. Campania n. 16 del 2014. È infatti ammissibile che la motivazione operi un rinvio "interno", purché sia chiara la portata della questione. Nel caso di specie, le ragioni di non manifesta infondatezza sono sufficientemente illustrate e le disposizioni regionali censurate costituiscono attuazione di quelle statali, parimenti censurate; l'ordinanza aggiunge, inoltre, una specifica motivazione che, sia pur sintetica, è comunque univocamente riferita alle norme della legge regionale in esame. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 68 del 2011 e n. 438 del 2008).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - perché le questioni sarebbero solo enunciate nell'ordinanza e in alcun modo sviluppate e motivate - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 110 e 111, della legge reg. Campania n. 16 del 2014. È infatti ammissibile che la motivazione operi un rinvio "interno", purché sia chiara la portata della questione. Nel caso di specie, le ragioni di non manifesta infondatezza sono sufficientemente illustrate e le disposizioni regionali censurate costituiscono attuazione di quelle statali, parimenti censurate; l'ordinanza aggiunge, inoltre, una specifica motivazione che, sia pur sintetica, è comunque univocamente riferita alle norme della legge regionale in esame. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 68 del 2011 e n. 438 del 2008).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
07/08/2014
n. 16
art. 1
co. 110
legge della Regione Campania
07/08/2014
n. 16
art. 1
co. 111
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte