Sentenza 33/2019 (ECLI:IT:COST:2019:33)
Massima numero 42334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/01/2019; Decisione del
24/01/2019
Deposito del 04/03/2019; Pubblicazione in G. U. 06/03/2019
Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Campania - Esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Individuazione della dimensione territoriale ottimale da parte della Regione - Omessa concertazione con i Comuni interessati - Lesione dell'autonomia comunale e ingiustificato difetto di istruttoria - Illegittimità costituzionale.
Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Campania - Esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Individuazione della dimensione territoriale ottimale da parte della Regione - Omessa concertazione con i Comuni interessati - Lesione dell'autonomia comunale e ingiustificato difetto di istruttoria - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 5, 114 e 97 Cost. - l'art. 1, commi 110 e 111, della legge reg. Campania n. 16 del 2014, che, in attuazione dell'art. 14, comma 30, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, come sostituito dall'art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, ha individuato la dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani). Non risulta dimostrato che detta individuazione sia stata preceduta dalla concertazione con i Comuni interessati, nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali o con altre modalità; ne consegue, pertanto, la lesione dell'autonomia comunale e l'impossibilità - pretermessa la voce dei Comuni - di conseguire l'obiettivo di costituire un sistema locale efficacemente strutturato, al punto da conseguire risparmi di spesa. (Precedente citato: sentenza n. 229 del 2001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 5, 114 e 97 Cost. - l'art. 1, commi 110 e 111, della legge reg. Campania n. 16 del 2014, che, in attuazione dell'art. 14, comma 30, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, come sostituito dall'art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, ha individuato la dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani). Non risulta dimostrato che detta individuazione sia stata preceduta dalla concertazione con i Comuni interessati, nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali o con altre modalità; ne consegue, pertanto, la lesione dell'autonomia comunale e l'impossibilità - pretermessa la voce dei Comuni - di conseguire l'obiettivo di costituire un sistema locale efficacemente strutturato, al punto da conseguire risparmi di spesa. (Precedente citato: sentenza n. 229 del 2001).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
07/08/2014
n. 16
art. 1
co. 110
legge della Regione Campania
07/08/2014
n. 16
art. 1
co. 111
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Altri parametri e norme interposte